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D.M. 29/09/20065. La richiesta di fornitura di cui al comma 4 elenca i codici dei punti di riconsegna di cui al comma 1, i volumi mensili complessivi da fornire presso gli stessi punti di riconsegna, nonchè i relativi profili di prelievo. 6. Le imprese di vendita inviano copia della richiesta di cui al comma 4 al Ministero e all'Autorità, allegando una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il volume di gas naturale fornito nell'anno termico 2005-2006 ai clienti finali di cui al comma 4, il volume mensile da fornire agli stessi clienti in base ai contratti con essi sottoscritti per l'anno termico 2006-2007, e il volume di gas nella loro disponibilità relativo ai contratti di acquisto di gas sottoscritti alla data del presente decreto. Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'attività del fornitore grossista di ultima istanza 1. I fornitori grossisti di ultima istanza, per ciascuna area di prelievo, sono tenuti transitoriamente ad approvvigionare di gas naturale presso i punti di riconsegna di cui all'art. 1, comma 1, le imprese di vendita del gas che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1, e limitatamente ai volumi indicati allo stesso comma, fino alla individuazione dei fornitori di ultima istanza di cui all'art. 3. 2. I fornitori grossisti di ultima istanza effettuano la fornitura di gas alle imprese di vendita di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni. 3. I fornitori grossisti di ultima istanza hanno il diritto di sottoscrivere, per le forniture di cui al comma 1, contratti di trasporto per i relativi punti di riconsegna, per i corrispondenti punti di uscita della rete di trasporto, nonchè per i punti di interconnessione con gli stoccaggi, con le stesse modalità applicabili nel caso di punti di riconsegna di nuova attivazione, e con decorrenza dal 1° ottobre 2006. 4. I fornitori grossisti di ultima istanza subentrano di diritto a decorrere dal 1° ottobre 2006 nei contratti sottoscritti dal precedente fornitore delle imprese di vendita di cui al comma 1 con le imprese di stoccaggio, per la quota relativa ai clienti finali ad esso trasferiti, avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti. 5. I precedenti fornitori delle imprese di vendita di cui al comma 1 sono tenuti a vendere i volumi di gas iniettati in stoccaggio in relazione ai clienti finali di cui all'art. 1, comma 4, per i quali non assicurano più indirettamente le forniture di gas naturale, esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/2005 dell'Autorità, e a offrirli prioritariamente ai fornitori grossisti di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei clienti ai quali si riferiscono le richieste di fornitura di cui al comma 1. 6. L'Autorità, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, determina per i fornitori grossisti di ultima istanza a) tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'approvvigionamento di gas naturale per le forniture di cui al comma 1 b) modalità per le verifiche dei costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio, anche di gas naturale liquefatto, eventualmente non coperti dalle corrispondenti componenti previste nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni, riferiti esclusivamente alle forniture aggiuntive necessarie per soddisfare alle richieste di cui al comma 1, nonchè le modalità di copertura dei relativi oneri c) corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007, in relazione alle forniture di cui al comma 1. 7. Alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini del presente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle sviluppo economico del 4 agosto 2006. Art. 3 - Indirizzi all'Autorità per l'effettuazione delle procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza 1. Nell'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, sono adottati i seguenti criteri a) individuazione del fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, al fine della riduzione del numero dei soggetti al quali affidare tale compito, indicando, in prima applicazione del presente decreto, i volumi complessivi per ciascuna area di prelievo risultanti dalle richieste di cui all'art. 2, comma 1 b) indizione di una gara aperta alle imprese di vendita operanti nel mercato interno europeo, a condizioni di reciprocità ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000 c) dimostrazione della disponibilità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui d) ammissione alla selezione solo dei soggetti che forniscono alla data del presente decreto a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo almeno 200 milioni di metri cubi di gas naturale e) adozione di una procedura di selezione mediante offerte in termini di variazioni rispetto al costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 52/1999 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono avviate entro un termine non superiore a quaranta giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In prima applicazione del presente decreto, i fornitori di ultima istanza individuati mediante le procedure di cui al presente articolo cessano tali funzioni al 30 settembre 2007. Con le stesse procedure si provvede a individuare i fornitori di ultima istanza per i successivi anni termici. 4. L'Autorità pubblica nel proprio sito internet i riferimenti dei soggetti come fornitore di ultima istanza individuati mediante le procedure dì cui al comma 1, e le date di decorrenza dello svolgimento delle relative funzioni. Art. 4 - Modalità per lo svolgimento delle funzioni di fornitore di ultima istanza 1. In prima applicazione del presente decreto, i soggetti individuati ai sensi delle procedure di cui all'art. 3 subentrano alle imprese di vendita di cui all'art. 1, comma 4, nella fornitura di gas naturale ai clienti finali di cui allo stesso comma 4, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 12 febbraio 2004, in quanto applicabili. 2. E' fatta salva la facoltà, per i clienti finali approvvigionati di gas naturale del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con un altro soggetto venditore autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore di ultima istanza avviene secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/2004 e successive modifiche e integrazioni. 3. E' fatta salva la facoltà, fino alla data di cui all'art. 3, comma 4, per le imprese di vendita approvvigionate di gas naturale da parte del fornitore grossista di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con altro soggetto, in grado di effettuare la fornitura richiesta. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore grossista di ultima istanza avviene secondo le modalità previste dai Codici di rete per l'attività di trasporto. 4. I fornitori di ultima istanza, nel corso della durata del loro incarico, sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, a fornire gas naturale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori, nell'anno termico precedente, a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui che, anche temporaneamente, siano privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà. 5. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a prestare garanzie bancarie in caso di mancato assolvimento dell'incarico, o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni del presente decreto, in misura e modalità stabilite dall'Autorità. 6. I soggetti individuati come fornitori di ultima istanza sono tenuti a chiedere al Ministero l'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/2000, ove non ne siano già in possesso all'atto della partecipazione alla procedura di cui all'art. 3. 7. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero e all'Autorità qualunque motivo intervenuto di forza maggiore che possa non consentire lo svolgimento dell'incarico di fornitore di ultima istanza. In ogni caso rimangono responsabili dello svolgimento di tale compito fino alla conclusione dello svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica, ove necessario. Art. 5 - Disposizioni finali 1. Con successivo decreto sono stabilite le modalità per la individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004. 2. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione. Roma, 29 settembre 2006 Il Ministro: Bersani |
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